Patto di quota lite: lecito (civilisticamente) solo se stipulato nel “periodo intermedio”

La liceità civilistica del c.d. patto di quota lite dipende dal momento in cui esso è stato stipulato dalle parti, stante la sua complessa evoluzione legislativa, ovvero:
1) vietato in modo assoluto dall’art. 2233, terzo comma, cod. civ., nella sua originaria formulazione;
2) successivamente, lecito in base alla modifica dell’art. 2233 cod. civ. da parte dell’art. 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 2006, che ne ha stabilito l’obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità;
3) infine, nuovamente vietato in base all’art. 13, co. 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 2021

NOTA:
In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Petti, rel. Armano), III Sez. Civ., sentenza n. 2169 del 4 febbraio 2016.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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