Dal combinato disposto del terzo1 e del quarto2 comma dell’art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell’avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell’attività svolta (c.d. “patto di quota lite”). La ratio del divieto in parola è quella tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Nel caso di specie, il compenso professionale era fissato in € 8.000 in caso di soccombenza e nel 15% delle somme che fossero ottenute dal Cliente in caso di vittoria della causa).
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Giannaccari), sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024
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