In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole ed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22 dicembre 2007)
Ordinanza Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. BUCCIANTE Ettore
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