L’art. 34, co. 1, L. n. 247/2012, secondo cui il Consiglio nazionale forense uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto, riguarda esclusivamente l’attività amministrativa e non pure quella giurisdizionale, sicché nel periodo di transizione dal “vecchio” al “nuovo” Consiglio trova applicazione il principio generale di immanenza della funzione giurisdizionale.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24896 del 06 Novembre 2020 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 120 del 28 Ottobre 2019
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