Nei procedimenti davanti al COA non opera il principio dell’invariabilità del collegio giudicante

Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, sancito dall’art. 473 cod. proc. civ., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine, di cancellazione dall’albo degli avvocati per incompatibilità (o per le altre ipotesi previste dall’art. 37 del R.D. n. 1578 del 1933), considerata la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell’Ordine, nonché la funzione amministrativa (non disciplinare) dell’attività svolta e del provvedimento adottato. E’, invece, indispensabile che il requisito del quorum prescritto per la validità delle deliberazioni dell’art. 43 del citato R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.LGS. Lgt. n. 382 del 1944) sia rispettato, ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato (nella specie, è stata considerata legittima la cancellazione dall’albo degli avvocati pronunciata dal Consiglio dell’Ordine, nel caso di incompatibilità, all’esito del relativo procedimento amministrativo snodatosi attraverso tre adunanze tenute con collegi diversamente composti; laddove, in particolare, il collegio della seduta d’adozione del provvedimento era diversamente composto rispetto a quello dell’audizione dell’interessato).

Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 08748, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Elefante A- P.M. Cinque A (conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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