Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori la legge non prevede il diritto dell’incolpato ad essere ascoltato personalmente a pena di nullità, in quanto all’udienza fissata per la discussione del ricorso dinanzi al consiglio nazionale forense l’interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente, ma può anche farsi rappresentare da un avvocato iscritto nell’albo speciale, munito di mandato speciale.
Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)
NOTA:
In arg., cfr. ora l’art. 59 lett. e, nuova Legge Professionale (in corso di pubblicazione nella GU), che -innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933) silente sul punto- dispone: “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”.
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