L’ordine di cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive

L’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 cod. proc. civ., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità.

Cassazione Civile, sez. Lavoro, 29 marzo 2007, n. 7731- Pres. DE LUCA Michele- Est. MIANI CANEVARI Fabrizio

Giurisprudenza Cassazione

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