L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) iudex suspectus, in quanto l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Né può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell’art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l’impugnabilità, con il ricorso predetto, dell’ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato l’intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado, ed in entrambi i casi l’istanza stessa veniva rigettata).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17109 dell’11 luglio 2017
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17108 dell’11 luglio 2017 Cass. nn. 2562/16, nn. 17636/03, 1285/02, 1932/15, 15780/06, 14164/04 e 11131/02.
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