Nell’ordinamento comunitario non sono rintracciabili norme che limitino in qualche modo il diritto degli Stati membri di disciplinare l’iter procedimentale per il tramite del quale i rispettivi cittadini possono conseguire il titolo di idoneità ad esercitare la professione forense e, quindi, le modalità e i tempi della pratica e del limitato esercizio professionale a questa finalizzati prodromici al conseguimento di detto titolo. (Principio espresso in fattispecie di cancellazione dall’albo dei praticanti avvocati per intervenuta conclusione del periodo sessennale di pratica).
Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 2004, n. 21945, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Paolini G- P.M. Martone A (Conf.) – Odoardi c. Cons. Ordine avv. Roma e altro
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