Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, è inammissibile ove non venga notificato, entro l’unico termine all’uopo assegnato, ed esclusa quindi ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio, al consiglio dello ordine, che ha adottato il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale forense, nonché al procuratore generale presso la corte di cassazione, in qualità di contraddittori necessari.
Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 6014, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. SAJA F (CONF)
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