A norma dell’art.. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.. 1578, sullo ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 66 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934 n.. 37, il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, è inammissibile ove non venga notificato entro l’unico termine all’uopo assegnato (ed esclusa quindi ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio) al consiglio dell’ordine, che ha adottato il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale forense, nonché al procuratore generale presso la corte di cassazione, in qualità di contraddittori necessari.
Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1987, n. 116, sez. U- Pres. MARZIANO C- Rel. FIDUCCIA G- P.M. PAOLUCCI P (CONF)
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