L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU, ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 16252 del 08 Giugno 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 255 del 15 Dicembre 2022
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