L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Giusti), SS.UU, ordinanza n. 16252 del 8 giugno 2023

abc, Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment