In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all’albo di avvocati e procuratori, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell’Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell’art. 331 cod. proc. civ. con la conseguenza che in tal caso, ove l’impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.
Cassazione Civile, 01 febbraio 1991, n. 110, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261. Contra, Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 00012; Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1987, n. 00116; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1986, n. 05825; Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 1983, n. 07452; Cassazione Civile, sentenza del 10 giugno 1981, n. 03769; Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 06014; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1979, n. 05033; Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 04190; Cassazione Civile, sentenza del 20 aprile 1978, n. 01888; Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1977, n. 03014; Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1975, n. 03156.
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