L’istanza di sospensione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36, co. 6, L. n. 247/2012, già art. 56, co. 4, RDL n. 1578/1933.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024
NOTA:
La sentenza di cui in massima dà continuità al principio espresso da Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6967 del 17 marzo 2017, la quale ha -per prima- motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 4112 del 2007 e n. 3734 del 2016, secondo cui l’istanza cautelare non autonoma ma contenuta nello stesso ricorso per cassazione sarebbe invece inammissibile.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 20877 del 26 Luglio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 190 del 03 Ottobre 2023
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