L’istanza di sospensione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense non deve necessariamente essere proposta in via autonoma rispetto al ricorso per Cassazione, ben potendo essere in esso contenuta, purché abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, ex art. 36, co. 6, L. n. 247/2012, già art. 56, co. 4, RDL n. 1578/1933.
Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 30999 del 27 dicembre 2017
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 6967 del 17 marzo 2017.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 30999 del 27 Dicembre 2017 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 50 del 29 Aprile 2017
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