L’iscrizione nell’albo degli Avvocati è incompatibile con l’iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l’iscrizione è espressamente consentita, e ciò a prescindere dal concreto ed effettivo svolgimento della diversa attività professionale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF n. 204/2015 che aveva confermato la delibera COA di cancellazione dall’albo degli avvocati di un professionista perché contemporaneamente iscritto all’albo dei geometri).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 15208 del 22 Luglio 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 204 del 28 Dicembre 2015
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