L’iscrizione all’albo non si “consolida” col tempo, ma è sempre subordinata alla verifica dell’originaria sussistenza e successiva permanenza dei requisiti

I provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali, debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell’ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che si concludono con atti denominati ammissioni. Dalla natura del soggetto giuridico che provvede all’iscrizione all’Albo degli Avvocati e dalla natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l’aspirante all’iscrizione, discende l’impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falaschi), SS.UU, ordinanza n. 34442 del 24 dicembre 2019

abc, Giurisprudenza Cassazione

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