Nell’ordinamento della professione di avvocato e procuratore di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, anche dopo la disciplina sugli “albi a posti illimitati” introdotta dal D.L.L. 7 settembre 1944 n. 215, non è prevista una possibilità di iscrizione all’albo ai soli fini del titolo, disgiunta dall’abilitazione all’esercizio professionale (nella specie, richiesta in presenza di una situazione d’incompatibilità per la qualità di impiegato statale), e tale mancata previsione manifestamente non implica un contrasto con gli artt. 3 e 35 della costituzione, in relazione al diverso trattamento accordato ai praticanti procuratori ed ai dottori commercialisti, stante l’obiettiva non omogeneità delle rispettive situazioni.
Cassazione Civile, sentenza del 08 marzo 1988, n. 2336, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. GIRONE G- P.M. DI RENZO M (CONF)
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