L’iscrizione nell’albo professionale di cui agli artt. 24 e segg. del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ha natura costitutiva ai fini dell’esercizio della libera professione forense davanti ai tribunali o alle corti di appello, con la conseguenza che, nella vigenza della citata normativa, l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l’attività indicata nell’art. 8 del del r.d.l. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale. (Cassa senza rinvio, App. Salerno, 16/01/2006)
Cassazione Civile, sez. I, 23 settembre 2009, n. 20436- Pres. Vittoria Paolo- Est. Salvago Salvatore – C.G. c. Comune di Serre
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