L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma, cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Cassazione Civile, sentenza del 26 febbraio 2004, n. 3891, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Varrone M- P.M. Martone A (Conf.)
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