L’efficacia interruttiva spiegata, sulla prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati (prevista dall’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933), dal promovimento dell’azione stessa è desumibile dalla nozione della prescrizione quale causa di estinzione dei diritti in caso di loro mancato esercizio per un determinato tempo (art. 2943 cod. civ.), piuttosto che mediante il richiamo dell’efficacia interruttiva del promovimento di un giudizio (art. 2943 cod. civ.); in coerenza con tale interpretazione, al promovimento del procedimento disciplinare deve ritenersi applicabile non la regola dell’effetto interruttivo permanente degli atti di instaurazione di un giudizio (art. 2945, secondo comma), ma quella dell’effetto istantaneo dell’interruzione (art. 2945, primo comma), con la conseguenza di assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito.
Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 1999, n. 58, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Cristarella Orestano F- P.M. Dettori P (Conf.)
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