L’instaurazione del procedimento disciplinare all’esito di quello penale

Le disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, si applicano, in linea di massima, anche ai procedimenti disciplinari a carico dei professionisti, ad eccezione delle norme che, presupponendo logicamente il rapporto di lavoro subordinato, sono incompatibili con la posizione di lavoro autonomo; ne consegue che la previsione dell’art. 5, comma 4, della citata legge – secondo cui, in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare deve avere inizio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente – non si applica agli avvocati, per i quali non sussiste la necessità di provvedere al trasferimento ad un ufficio diverso da quello occupato al momento dei fatti oggetto del procedimento penale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 4 Luglio 2007)

Cassazione Civile, sez. Unite, 12 marzo 2008, n. 6530- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CENICCOLA Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

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