L’art. 88 secondo comma cod. proc. civ., il quale, in caso di inosservanza da parte del difensore del dovere di lealtà e probità, prevede che il giudice ne riferisca all’autorità esercente il potere disciplinare, non esclude né interferisce sulla potestà dei competenti organi professionali di promuovere autonomamente il procedimento disciplinare per detta inosservanza, ove ne ricevano notizia “aliunde”.
Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1984, n. 5245, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. CANTILLO M- P.M. TAMBURRINO G (CONF)
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