L’ineleggibilità non incide sull’attività di natura giurisdizionale esercitata dal CNF

Dalla natura giurisdizionale dell’attività svolta dal Consiglio Nazionale Forense discende che l’accertamento dell’ineleggibilità di uno o più dei suoi componenti non influisce sulla validità originaria della pronuncia di tale organo, in quanto la decisione, se già pubblicata, resta a regolare la vicenda, mentre, in relazione a decisione adottata e non ancora depositata, il presidente e il segretario mantengono il potere-dovere di provvedere alle debite sottoscrizioni ai fini della pubblicazione, in forza del principio di conservazione degli atti e, in particolare, dei provvedimenti giurisdizionali (rass.uff.).

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021

Giurisprudenza Cassazione

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