Nel procedimento disciplinare non si ha diritto ad una contestazione articolata in una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, tanto che l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, ma deve dare piuttosto rilievo all’iter del procedimento ed alla possibilità per l’incolpato di conoscere l’addebito e di discolparsi.
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 11933 del 7 maggio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11933 del 07 Maggio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 164 del 29 Novembre 2018
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