L’incolpato può rinunciare alla prescrizione dell’azione disciplinare, ma soltanto prima che la prescrizione stessa sia accertata e dichiarata nella decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina o, per la prima volta, nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense, sicché non è possibile farla valere -in quanto tardiva- soltanto in sede di gravame avanti al CNF dopo che sia stata dichiarata dal CDD. All’esito di tale rinuncia, purché tempestivamente formulata, il giudice disciplinare può quindi pervenire ad una sentenza di assoluzione piena o di condanna.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 100 del 23 maggio 2023
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 23 Maggio 2023 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 18 Settembre 2018 (sospensione)
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