L’illecito disciplinare contemplato dall’art. 64 cdf, e relativo all’inadempimento di obbligazioni contratte dall’avvocato nei confronti dei terzi, è da qualificarsi come illecito permanente, in quanto la condotta che costituisce elemento costitutivo dell’illecito disciplinare è rappresentata non da un fatto istantaneo, quanto, piuttosto, da una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l’inadempimento che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14701 del 31 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 14701 del 31 Maggio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 85 del 28 Marzo 2025
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