L’inabilitato non può essere (o restare) iscritto all’albo degli avvocati

In tema di requisiti per l’iscrizione all’albo degli avvocati, la legge n. 27 del 1997, che ha soppresso l’Albo dei procuratori legali e ha dettato nuove disposizioni in materia di esercizio della professione forense, non ha introdotto alcuna modifica al previgente art. 17 della “legge professionale” (n. 1578 del 1933) in ordine ai requisiti soggettivi più importanti richiesti per l’iscrizione, tra i quali il pieno esercizio dei diritti civili e la condotta “specchiatissima ed illibata” (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza del C.N.F. che, confermando la decisione del Consiglio locale, aveva disposto la cancellazione della ricorrente dall’albo professionale per il difetto del godimento dei diritti civili, in ragione dell’inabilitazione ex art. 415 cod. civ., pronunciata a suo carico dal tribunale competente).

Corte di Cassazione sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Foglia R- P.M. Palmieri R (Conf.) – Bertaccini c. Cons Ordine Avv. Bologna Cassazione Civile

Giurisprudenza Cassazione

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