L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

Anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all’obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art. 111 Cost. e pertanto il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione comprende anche il difetto di motivazione; il vizio di motivazione che può essere fatto valere, tuttavia, è solo quello riconducibile all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ossia quello che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione, ovvero a denunciare un travisamento di fatto, col diverso rimedio della revocazione.

Cassazione Civile, sentenza del 15 marzo 1999, n. 130, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Diff.)

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