Anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all’obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art. 111 Cost. e pertanto il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione comprende anche il difetto di motivazione; il vizio di motivazione che può essere fatto valere, tuttavia, è solo quello riconducibile all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ossia quello che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione, ovvero a denunciare un travisamento di fatto, col diverso rimedio della revocazione.
Cassazione Civile, sentenza del 15 marzo 1999, n. 130, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Diff.)
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