Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono sindacabili in cassazione per vizio di motivazione non in base all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma ai sensi dell’art. 111 Cost. e, quindi, solo se la motivazione manchi del tutto, o non si presenti logicamente ricostruibile, o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati, così come risultano dalla decisione impugnata.
Cassazione Civile, sentenza del 09 maggio 1996, n. 4360, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Vella A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
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