L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono sindacabili in cassazione per vizio di motivazione non in base all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma ai sensi dell’art. 111 Cost. e, quindi, solo se la motivazione manchi del tutto, o non si presenti logicamente ricostruibile, o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati, così come risultano dalla decisione impugnata.

Cassazione Civile, sentenza del 09 maggio 1996, n. 4360, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Vella A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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