Nell’ambito della violazione di legge – in relazione alla quale (oltre che per incompetenza ed eccesso di potere) le decisioni del Consiglio nazionale forense sono ricorribili per cassazione (art. 56 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e art. 111 Cost.) – va compresa anche la violazione delle norme del codice deontologico dell’Ordine professionale, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’albo degli avvocati che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare.
Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2004, n. 5776, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Varrone M- P.M. Pivetti M (Diff.)
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