L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per eccesso di potere (giurisdizionale)

L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un’altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, ovverosia l’uso della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto o per una asseritamente difforme valutazione delle risultanze processuali rispetto alle tesi difensive dell’interessato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 13 luglio 2017, n. 89)

Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato; Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 00598, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ravagnani E; Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 01342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E.

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