L’avvocato che intenda impugnare una sentenza del Consiglio nazionale forense, emessa in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, pur senza essere iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (purché non sia privo, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense), trovando al riguardo applicazione gli artt. 66 e 67 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato), le cui disposizioni hanno, sotto questo profilo, carattere speciale rispetto all’art. 365 cod. proc. civ. Ove, invece, il ricorso alle Sezioni sia sottoscritto, non personalmente dall’avvocato incolpato, ma da un suo procuratore, occorre che quest’ultimo, oltre ad essere iscritto nell’albo speciale degli ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sia munito di «mandato speciale», secondo quanto è prescritto dall’art. 66, terzo comma, del citato regio decreto n. 37 del 1934, e come è ribadito dal successivo art. 67, terzo comma. Richiedendo la specialità del mandato, le disposizioni citate postulano – non diversamente da quanto stabilito dalla norma dell’art. 365 del codice di rito – che la volontà della parte di impugnare la sentenza del Consiglio nazionale forense si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione e con specifico riferimento ad essa; ne consegue che, agli effetti della proposizione del ricorso per cassazione, non può essere considerata idonea la procura già rilasciata per la rappresentanza e la difesa nella fase dinanzi al consiglio dell’ordine territoriale o al Consiglio nazionale forense, ancorché conferita in vista dell’intero procedimento.
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 3775 del 18 febbraio 2014
NOTA:
in senso conforme, tra le altre, Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23288.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 3775 del 18 Febbraio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 84 del 27 Maggio 2013
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