Il dll 23 novembre 1944, n. 382, nel regolare la materia delle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori legali non prevede specificamente alcun mezzo di impugnazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense che la riguardano. In mancanza di una indicazione specifica, trova applicazione la disposizione contenuta nell’art. 56, terzo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che prevede, in via generale, il rimedio del ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa: deve, pertanto, ritenersi inconferente ogni riferimento al generale rimedio di cui all’art. 111 Cost., dal momento che il medesimo rimedio risulta positivamente previsto e specificamente regolamentato nella normativa che regola ‘ogni ricorsò avverso le decisioni del consiglio nazionale forense.
Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1975, n. 3405, sez. U- Pres. LA PORTA E- Rel. MANCUSO F – FABBRI c. CONS ORD RAVENN Cassazione Civile
0 Comment