Il dovere di lealtà, che gli artt. 88 cod. proc. civ. e 12 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 impongono, nell’interesse non solo delle parti ma anche della giustizia, agli avvocati e procuratori, comporta l’illiceità, sul piano disciplinare, del comportamento del professionista che proceda o comunque partecipi alla redazione di una scrittura conciliativa con il preordinato intento (non dichiarato alla controparte) di vanificare l’accordo subito dopo aver ottenuto lo scopo. (Principio affermato con riguardo ad avvocato che, prima della transazione volta a conseguire la rinuncia della controparte all’eseguito sequestro conservativo, aveva presentato un esposto-denuncia alla magistratura penale per annullare, con il sequestro penale degli atti della transazione e di quanto versato in esecuzione di essa, gli effetti dell’accordo conciliativo sfavorevoli al proprio cliente).
Cassazione Civile, sentenza del 01 giugno 1993, n. 6067, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Giustiniani V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)
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