L’impugnazione in Cassazione delle sentenze CNF è improcedibile allorché il ricorrente alleghi copia incompleta del provvedimento impugnato, a meno che, senza dover ricorrere ad atti o comportamenti aliunde, la parte mancante non sia pacificamente irrilevante ai fini dello scrutinio del ricorso, potendo in tal caso farsi applicazione del principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, di cui al terzo comma dell’art. 156 c.p.c.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 19675 del 3 ottobre 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19675 del 03 Ottobre 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 190 del 15 Dicembre 2015
0 Comment