L’impugnazione del provvedimento del COA che dispone l’apertura del procedimento

In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 10 dicembre 2007)

Cassazione Civile, sez. Unite, 15 dicembre 2008, n. 29294- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico
NOTA:
Il principio di cui in massima deve ritenersi superato dalla stessa Cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335) e dalle successive pronunce del CNF, secondo cui “la deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti: Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19.

Giurisprudenza Cassazione

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