L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale non impedisce la sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso, sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità in relazione all’attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l’avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto sottoscrivere al cliente un patto di quota lite, determinata in 1/3 dell’importo liquidato dall’assicurazione quale risarcimento del danno causato dalla morte del congiunto, importo che risultava tre volte superiore al compenso massimo determinato secondo le tariffe professionali vigenti, ciò pure considerando tutti gli eventuali aumenti ivi previsti).
Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 6002 del 04 Marzo 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 86 del 24 Giugno 2020
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