L’esposizione dei fatti nel ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF

In relazione ad impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, ove l’incolpato – sul presupposto di una inestricabile interdipendenza tra i fatti per i quali è stato prosciolto e quelli per i quali il giudice disciplinare ha pronunciato la sua condanna – denunzi la contraddittorietà della motivazione per non avere la stessa valutato unitariamente, in tutti i profili, i comportamenti oggetto degli addebiti, è affetto da irrimediabile lacunosità il ricorso per cassazione dal quale non sia consentito evincere il tenore complessivo del capo di incolpazione originario, difettando in tal caso quella “esposizione sommaria dei fatti di causa” che, ai sensi dell’art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., deve, imprescindibilmente, ed a pena di inammissibilità, essere compresa nel contenuto del ricorso introduttivo.

Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5079, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Paolini G- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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