L’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – introduttivo di una fase giurisdizionale – le decisioni in materia disciplinare dei Consigli dell’ordine locale, “l’interessato” – con ciò chiaramente facendo riferimento al professionista sottoposto a procedimento disciplinare – e il P.M. presso la Corte d’appello. Ne consegue che l’eventuale denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 31 luglio 2007, n. 16874- Pres. PREDEN Roberto- Est. TOFFOLI Saverio
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