Dal 1°.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018
NOTA:
In arg. v. pure Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, ordinanza interlocutoria n. 15278 del 20 giugno 2017.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 19282 del 19 Luglio 2018- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 334 del 24 Novembre 2016
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