In materia di esercizio della professione forense, a norma dall’art. 8 legge n. 479 del 1999, sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali in violazione dei limiti territoriali posti dall’art 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934 e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1997. Pertanto, dette limitazioni territoriali non si applicano ad un processo nel quale, come nella specie, alla data dell’entrata in vigore della legge sia stata completamente espletata l’attività procuratoria, pur non essendo la fase di giudizio stata ancora definita con la pubblicazione della sentenza.
Cassazione Civile, sez. 3, sentenza del 25 novembre 2005, n. 24896- Pres. Fiduccia G- Rel. Mazza F- P.M. Iannelli D (Conf.)
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