L’erronea impugnazione al CNF del richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare

Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014) è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014. Qualora, tuttavia, l’iscritto proponga erroneamente impugnazione tempestiva al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale della translatio iudicii, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché, revocato l’inflitto richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 231 del 18 maggio 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Palma), sentenza n. 234 del 26 maggio 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Palma), sentenza n. 235 del 26 maggio 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 239 del 29 maggio 2026

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 297 del 9 luglio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 18 Maggio 2026
– Consiglio territoriale: CDD, delibera