Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza CNF n. 182/2014 rigettando il ricorso avverso la stessa proposto).
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 15574 del 24 luglio 2015
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 15574 del 24 Luglio 2015 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 184 del 12 Dicembre 2014
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