L’efficacia della radiazione prescinde dagli atti esecutivi da parte del COA di appartenenza dell’incolpato

La sanzione disciplinare della radiazione produce i suoi effetti ex lege (art. 62 co. 2 L. n. 247/2012) dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo: da quel momento, «l’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso», quindi a prescindere dall’attività che il C.O.A. è chiamato a svolgere per la sua esecuzione, con il compimento degli atti finalizzati a garantire la pubblicità del provvedimento stesso.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Di Paolantonio), SS.UU., sentenza n. 22986 del 21 agosto 2024

abc, Giurisprudenza Cassazione

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