Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori deve escludersi l’obbligo della pubblicità delle udienze, atteso il difetto di una previsione in tal senso nelle norme che regolano il procedimento stesso, senza che sia invocabile l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo(ratificata con legge n. 848 del 1955) che, nell’affermare l’esigenza di pubblicità del processo, pone solo un principio di comportamento per il legislatore nazionale, e senza che peraltro, sia configurabile una questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti il suddetto procedimento nella parte non prevedente la pubblicità della udienza per contrasto con gli artt. 3 e 101 Cost., trattandosi di una scelta del legislatore obiettivamente giustificata da esigenze di tutela della categoria professionale.
Cassazione Civile, sentenza del 23 febbraio 1999, n. 98, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Preden R- P.M. Carnevali A (Conf.)
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