Le sentenze del CNF sono immediatamente esecutive (art. 36 co. 7 L. n. 247/2012), sicché qualora abbiano disposto la sospensione o la cancellazione dall’albo dell’iscritto, quest’ultimo non può proporre in proprio l’eventuale ricorso in Cassazione, essendo privo di jus postulandi.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 13056 del 16 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 13056 del 16 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 288 del 05 Dicembre 2023
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