Le sentenze CNF che dispongono la cancellazione o la sospensione non possono essere impugnate in proprio dall’iscritto (ma solo mediante l’assistenza tecnica di un cassazionista munito di procura speciale)

Le sentenze del CNF sono immediatamente esecutive (art. 36 co. 7 L. n. 247/2012), sicché qualora abbiano disposto la sospensione o la cancellazione dall’albo dell’iscritto, quest’ultimo non può proporre in proprio l’eventuale ricorso in Cassazione, essendo privo di jus postulandi.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 13056 del 16 maggio 2025

Giurisprudenza Cassazione

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