Le norme deontologiche previgenti, che non stabilivano una sanzione disciplinare massima, sono da considerare -per questo- meno favorevoli per l’incolpato

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del favor rei in luogo di quello del tempus regit actum, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato. Ne consegue che l’individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto più favorevole la norma deontologica vigente, che prevede la sospensione minima, rispetto a quella del codice previgente che non fissava invece alcun tetto massimo alla sanzione irrogabile).

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 13081 del 16 maggio 2025

Classificazione

- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 13081 del 16 Maggio 2025 (respinge)
Giurisprudenza Cassazione

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