Le incompatibilità di cui all’art. 3 del r.d.l. 1578/1933 – fra l’esercizio della professione forense e le attività ed impieghi pubblici e privati ivi previsti – essendo volte a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 09 giugno 2008)
Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28170- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. NARDI Vincenzo – P.S. c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo
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