Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 10852 del 23 Aprile 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 166 del 19 Settembre 2020
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